R90 Raccomandazione sull’uguaglianza di retribuzione, 19511
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative al principio dell’uguaglianza di retribuzione fra mano d’,opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale, questione che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di raccomandazione a completamento della convenzione sull’uguaglianza di retribuzione 1951,
adotta, oggi ventinove giugno millenovecentocinquantuno, la seguente raccomandazione che sarà denominata Raccomandazione sull’uguaglianza di retribuzione 1951.
Considerato che la convenzione sull’uguaglianza di retribuzione 1951 stabilisce certi principi generali riguardanti l’uguaglianza di retribuzione fra la mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale,
Considerato che detta convenzione prevede che l’applicazione del principio dell’uguaglianza di retribuzione fra la mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale dovrà essere incoraggiata od assicurata mediante mezzi corrispondenti ai metodi in vigore per la fissazione dei tassi di retribuzione nei paesi interessati,
Considerato che vi è interesse ad indicare certe modalità per l’applicazione progressiva dei principi stabiliti dalla convenzione,
Considerato che è inoltre desiderabile che tutti gli Stati membri, applicando questi principi, tengano conto dei metodi di applicazione che sono stati considerati soddisfacenti in certi paesi,
La Conferenza raccomanda ad ogni Stato membro di applicare le disposizioni seguenti, tenuto conto dell’articolo 2 della convenzione precitata e di presentare all’Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità a quanto verrà deciso dal Consiglio di amministrazione, rapporti che illustrino le misure adottate per darvi esecuzione.
l. Dovrebbero essere adottate misure appropriate, previa consultazione delle organizzazioni di lavoratori interessate o, se tali organizzazioni non esistano, previa consultazione dei lavoratori interessati, allo scopo di :
- assicurare l’applicazione del principio dell’uguaglianza di retribuzione fra la mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale a tutte le persone impiegate nei servizi e organismi dell’amministrazione pubblica centrale ;
- incoraggiare l’applicazione di questo principio alle persone impiegate nei servizi e organismi delle amministrazioni degli Stati membri o delle provincie di uno Stato federale, nonché delle amministrazioni locali, quando la fissazione dei tassi di retribuzione sia di competenza di queste diverse autorità pubbliche.
2. Dovrebbero essere prese misure appropriate, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate allo scopo di assicurare quanto più rapidamente possibile la applicazione del principio dell’uguaglianza di retribuzione per un lavoro di valore uguale alla mano d’opera maschile ed alla mano d’opera femminile impiegate in tutte le professioni diverse da quelle che sono ricordate al paragrafo 1, in cui i tassi di retribuzione sono sottoposti ad una regolamentazione o ad un controllo pubblico e in particolare :
- al momento della fissazione dei tassi di salari minimi o altri nelle industrie o servizi in cui questi tassi vengono fissati da una autorità pubblica ;
- nelle industrie e imprese di proprietà pubblica o sottoposte a un controllo di una autorità pubblica ;
- ove possibile, per i lavori eseguiti in virtù di contratti stipulati da un’autorità pubblica.
3. (1) Se i metodi in vigore per la fissazione dei tassi di retribuzione lo permettono, l’applicazione generale del principio della uguaglianza di retribuzione fra la mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale dovrebbe essere assicurata mediante disposizioni legislative.
(2) L’autorità pubblica competente dovrebbe prendere ogni misura necessaria e appropriata affinché i datori di lavoro ed i lavoratori siano pienamente informati di queste disposizioni e ricevano, se del caso, consigli sulla loro applicazione.
4. Se, dopo consultazioni degli organismi dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, ove esistano, si rivela impossibile applicare immediatamente il principio dell’uguaglianza di retribuzione fra la mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale, per quanto riguarda gli impieghi previsti ai paragrafi 1, 2 o 3, sarebbe opportuno adottare o far adottare quanto più rapidamente possibile disposizioni appropriate per l’applicazione progressiva del principio, particolarmente mediante provvedimenti come :
- la riduzione delle differenze fra i tassi di retribuzione maschili e femminili per un lavoro di valore uguale ;
- la concessione, quando sia in vigore un sistema di aumenti di rimunerazione, di aumenti uguali ai lavoratori di sesso maschile e femminile che eseguono un lavoro di valore uguale.
5. Ove sia ritenuto opportuno allo scopo di facilitare la fissazione di tassi di retribuzione in conformità al principio della uguaglianza di retribuzione fra la mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale, ogni Stato membro dovrebbe, in accordo con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, fissare dei metodi che permettano di valutare obiettivamente, sia mediante l’analisi del lavoro, sia con altri mezzi, i lavori che comportano i diversi impieghi, o favorire la fissazione di tali metodi, in vista di una classificazione degli impieghi senza considerazione di sesso ; detti metodi dovrebbero essere applicati in conformità alle disposizioni dell’articolo 2 della convenzione.
6. Allo scopo di facilitare l’applicazione del principio della uguaglianza di retribuzione fra la mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale, dovrebbero essere prese misure appropriate, se necessario, per aumentare il rendimento delle lavoratrici, in particolare :
- assicurando ai lavoratori dei due sessi facilitazioni uguali o equivalenti in materia di orientamento professionale e di consigli professionali, di formazione professionale o di collocamento ;
- prendendo misure appropriate per incoraggiare le donne a fare uso delle facilitazioni in materia di orientamento professionale o di consigli professionali, di formazione professionale e di collocamento ;
- prevedendo la costituzione di servizi sociali e di benessere che rispondano alle necessità delle lavoratrici, in particolare di quelle che hanno carichi di famiglia, e finanziando questi servizi sia mediante fondi pubblici in generale, sia mediante fondi di sicurezza sociale o mediante fondi di impresa o di industria destinati al benessere e costituiti da versamenti effettuati nell’interesse dei lavoratori senza considerazione di sesso ;
- incoraggiando l’uguaglianza degli uomini e delle donne all’accesso alle diverse professioni e funzioni, con riserva delle disposizioni della regolamentazione internazionale e della legislazione nazionale riguardante la protezione della sanità e del benessere delle donne.
7. Sarebbe opportuno compiere ogni sforzo per sviluppare nella opinione pubblica la coscienza dei motivi per cui dovrebbe essere applicato il principio dell’uguaglianza di retribuzione fra la mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale.
8. Sarebbe conveniente intraprendere ogni studio e ricerca opportuni al fine di giungere all’applicazione di questo principio.
Altri riferimenti
Allegato a : C100 Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951
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