C95 Convenzione sulla protezione del salario, 19491
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi 1’8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla protezione del salario, questione che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi primo luglio millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla protezione del salario 1949.
Articolo 1
Ai fini della presente convenzione, il termine « salario » significa, qualunque siano la denominazione o la forma di calcolo, la rimunerazione o i guadagni suscettibili di essere valutati in denaro e fissati mediante accordo o dalla legislazione nazionale, che sono dovuti in virtù di un contratto di lavoro, scritto o verbale, da un datore di lavoro a un lavoratore, sia per il lavoro già effettuato o che deve essere effettuato, sia per i servizi resi o che devono essere resi.
Articolo 2
1. La presente convenzione si applica a tutte le persone alle quali si paghi o si debba pagare un salario.
2. L’autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove tali organizzazioni esistano e siano direttamente interessate, potrà escludere dall’applicazione di tutte o di alcune disposizioni della presente convenzione le categorie di persone che lavorano in tali circostanze e condizioni di impiego che l’applicazione di tutte a di alcune di dette disposizioni non sarebbe appropriata e che non sono impiegate a lavori manuali o che sono impiegate in servizi domestici o ad occupazioni analoghe.
3. Ogni Stato membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale da sottoporre sull’applicazione della presente convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, le categorie di persone che si propone di escludere dalla applicazione di tutte o di alcune delle disposizioni della convenzione in conformità al disposto del paragrafo precedente. In seguito, nessuno Stato membro potrà procedere ad esclusioni, salvo per quanto riguarda le categorie di persone così indicate.
4. Ogni Stato membro che abbia indicato nel suo primo rapporto annuale le categorie di persone che si propone di escludere dalla applicazione di tutte o di alcune delle disposizioni della presente convenzione deve indicare, nei suoi successivi rapporti, le categorie di persone per le quali rinuncia al diritto di ricorrere alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e qualsiasi progresso che potrebbe essere stato effettuato in vista dell’applicazione della presente convenzione a queste categorie di persone.
Articolo 3
1. I salari pagabili in denaro saranno versati esclusivamente in moneta avente corso legale e si dovrà proibire il pagamento sotto forma di titoli all’ordine di buoni, di cedole o in qualsiasi altra forma che si consideri debba rappresentare la moneta avente corso legale.
2. L’autorità competente potrà permettere o prescrivere il pagamento del salario in assegno emesso su una banca o in assegno o vaglia postale, quando questa forma di pagamento sia di uso corrente o sia necessaria a causa di circostanze particolari, quando una convenzione collettiva o una sentenza arbitrale lo preveda o quando, in mancanza di tali disposizioni, vi acconsenta il lavoratore interessato.
Articolo 4
1. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali possono permettere il pagamento parziale del salario in natura nelle industrie o professioni in cui questa forma di pagamento sia di uso corrente o conveniente a causa del tipo di industria o di professione di cui si tratta. Il pagamento del salario sotto forma di alcolici o di droghe nocive non sarà ammesso in alcun caso.
2. Nei casi in cui sia autorizzato il pagamento parziale del salario in natura, saranno adottate misure appropriate affinché :
- le prestazioni in natura siano appropriate all’uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi al loro interesse ;
- il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole.
Articolo 5
Il salario sarà pagato direttamente al lavoratore interessato, a meno che la legislazione nazionale, una convenzione collettiva o una sentenza arbitrale non dispongano diversamente o che il lavoratore interessato accetti un altro procedimento.
Articolo 6
È proibito al datore di lavoro limitare in qualsiasi modo la libertà del lavoratore di disporre del proprio salario a suo piacere.
Articolo 7
1. Quando si creino, nell’ambito di un’impresa, degli spacci per vendere merci ai lavoratori o dei servizi destinati a fornir loro prestazioni, non sarà esercitata alcuna sollecitazione sui lavoratori interessati affinché facciano uso di questi spacci o servizi.
2. Quando non sia possibile accedere ad altri magazzini o servizi, l’autorità competente adotterà misure appropriate tendenti ad ottenere che le merci siano vendute e che i servizi siano forniti a prezzi giusti e ragionevoli, o che gli economati o servizi creati dal datore di lavoro non siano sfruttati allo scopo di ottenerne un beneficio, bensì nell’interesse dei lavoratori interessati.
Articolo 8
1. Le ritenute sui salari non saranno autorizzate che alle condizioni e nei limiti prescritti dalla legislazione nazionale o fissati da una convenzione collettiva o da una sentenza arbitrale.
2. I lavoratori dovranno essere informati, nel modo che l’autorità competente riterrà più appropriato, delle condizioni e dei limiti in cui tali ritenute potranno essere effettuate.
Articolo 9
È proibita ogni ritenuta sui salari il cui scopo sia di garantire un pagamento diretto o indiretto da parte di un lavoratore ad un datore di lavoro, al suo rappresentante o ad un qualsiasi intermediario (quale un agente incaricato di reclutare la manodopera), al fine di ottenere o di conservare un impiego.
Articolo 10
1. Il salario non potrà essere oggetto di sequestro o di cessione che secondo le modalità e nei limiti prescritti dalla legislazione nazionale.
2. Il salario deve essere protetto contro il sequestro o la cessione nella misura giudicata necessaria per garantire il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia.
Articolo 11
1. In caso di fallimento o di liquidazione giudiziaria dell’impresa, i lavoratori che vi sono impiegati dovranno essere considerati creditori privilegiati sia per i salari che sono loro dovuti a titolo di servizi forniti nel corso di un periodo precedente il fallimento o la liquidazione e che sarà stabilito dalla legislazione nazionale, sia per i salari che non superano un ammontare stabilito dalla legislazione nazionale.
2. Il salario che costituisca un credito privilegiato sarà pagato integralmente prima che i creditori ordinari possano rivendicare la loro parte.
3. L’ordine di priorità del credito privilegiato costituito dal salario, in rapporto agli altri crediti privilegiati, deve essere determinato dalla legislazione nazionale.
Articolo 12
1. Il salario sarà pagato ad intervalli regolari. A meno che non esistano altri regolamenti soddisfacenti che garantiscano il pagamento del salario ad intervalli regolari, gli intervalli ai quali il salario deve essere pagato saranno prescritti dalla legislazione nazionale o fissati per mezzo di una convenzione collettiva o di una sentenza arbitrale.
2. Quando il contratto di lavoro viene a cessare, la liquidazione finale del salario totale dovuto sarà effettuata in conformità alla legislazione nazionale, a un contratto collettivo o ad una sentenza arbitrale, o, in mancanza di tale legislazione, di tale contratto o di tale sentenza, in un termine ragionevole, tenendo conto delle disposizioni del contratto.
Articolo 13
1. Il pagamento del salario, quando sia fatto in denaro, sarà effettuato solamente nei giorni lavorativi e sul luogo di lavoro o in prossimità di quest’ultimo, a meno che la legislazione nazionale, una convenzione collettiva o una sentenza arbitrale non dispongano diversamente o che altri regolamenti, di cui i lavoratori interessati saranno venuti a conoscenza, sembrino più appropriati.
2. Il pagamento del salario è proibito negli spacci di bevande o in altri stabilimenti analoghi e, quando fosse necessario per prevenire gli abusi, nei magazzini di vendita al minuto e nei luoghi di divertimento, salvo quando si tratti di persone occupate in detti stabilimenti.
Articolo 14
Ove sia necessario, saranno adottate misure efficaci al fine di informare i lavoratori in una forma appropriata e facilmente comprensibile :
- delle condizioni di salario che saranno loro applicabili, e questo prima che siano destinati ad un impiego o in occasione di ogni cambiamento in queste condizioni ;
- al momento di ogni pagamento di salario, degli elementi che costituiscono il loro salario per il periodo di paga considerato, nella misura in cui questi elementi siano suscettibili di variare.
Articolo 15
La legislazione che dà esecuzione alle disposizioni della presente convenzione deve :
- essere portata a conoscenza degli interessati ;
- precisare le persone incaricate di garantirne l’esecuzione ;
- prescrivere delle sanzioni appropriate in caso di infrazione ;
- prevedere, in tutti i casi in cui sia necessario, la tenuta di registri secondo la forma ed il metodo appropriati.
Articolo 16
I rapporti annuali che devono essere presentati ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno contenere informazioni complete sulle misure che danno effetto alle disposizioni della presente convenzione.
Articolo 17
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprenda vaste regioni in cui, dato il carattere di insediamento rarefatto della popolazione o dato il livello del loro sviluppo, l’autorità competente ritenga impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può, previa consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove tali organizzazioni esistano, esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione, sia in via generale, sia con le eccezioni che essa ritenga appropriate nei confronti di determinate imprese e di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale da sottoporre sull’applicazione della presente convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, le regioni per le quali si proponga di far ricorso alle disposizioni del presente articolo, e deve precisare i motivi che lo inducono a far ricorso a queste disposizioni. In seguito, nessuno Stato membro potrà avvalersi delle disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che si avvalga delle disposizioni del presente articolo deve riconsiderare, ad intervalli che non superino i tre anni e in consultazione con le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori, ove tali organizzazioni esistano, la possibilità di estendere l’applicazione della presente convenzione alle regioni esonerate in virtù del paragrafo 1.
4. Ogni Stato membro che si avvalga delle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi successivi rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni, e qualsiasi progresso che potrà essere stato effettuato in vista dell’applicazione progressiva della presente convenzione in tali regioni.
Articolo 18
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 19
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 20
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere :
- i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna a che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche ;
- i territori per i quali esso si impegna a che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche ;
- i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per i quali essa è inapplicabile ;
- i territori per i quali si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori.
2. Gli obblighi di cui ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 22, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di qualsiasi dichiarazione precedente e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.
Articolo 21
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche ; quando la dichiarazione indichi che le disposizioni della convenzione si, applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante una successiva dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una precedente dichiarazione.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata, in conformità alle disposizioni dell’articolo 22, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di una precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione della presente convenzione.
Articolo 22
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 23
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro renderà nota a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri della Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 24
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 25
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 26
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti :
- la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 22 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore ;
- a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 27
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
Altri riferimenti
Allegato : R85 Raccomandazione sulla protezione del salario, 1949
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